2018 CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE
Con il Decreto Ministro Infrastrutture Trasporti n. 571 del
19.12.2017, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, è stato approvato il calendario 2018 dei divieti di
circolazione dei mezzi pesanti (massa complessiva
superiore a 7,5 ton) fuori dai centri abitati.
Nel dettaglio, la circolazione sarà vietata:
- tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 9,00 alle
22,00 (dalle 7,00 alle 22,00 nel periodo da giugno a
settembre);
- i sabati di luglio e gli ultimi due sabati di agosto dalle
8,00 alle 16,00; i primi due sabati di agosto dalle
8,00 alle 22,00;
- i ponti festivi e di esodo (Pasqua, ultimo week end di
luglio e primo week end di agosto, Natale).
E’ stato confermato l’anticipo di 4 ore del termine dei
divieti per i veicoli:
- utilizzati nei servizi intermodali con l’estero
attraverso gli interporti e i terminal di Bologna,
Padova, Novara, Verona Quadrante Europa, Torino-
Orbassano, Trento, Rivalta Scrivia, Parma-Fontevivo,
Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano
smistamento e Domodossola;
- viaggianti con unità di carico vuote (container, casse
mobili, semirimorchi) destinate – tramite gli stessi
interporti, terminal intermodali e aeroporti –
all’estero;
- viaggianti a vuoto verso gli interporti e i terminal
intermodali per essere caricati sul treno.
Restano esclusi dai divieti i veicoli e i complessi di veicoli
carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o
strada-mare, purché muniti di CMR o documento
equipollente che attesti il trasporto combinato stesso.
Restano altresì esclusi dai divieti i veicoli prenotati per le
revisioni (limitatamente ai divieti cadenti di sabato),
nonché i veicoli che all’inizio del divieto si trovino ad una
distanza non superiore a 50 km dalla sede cui stanno
facendo ritorno (l’esclusione non opera sulle autostrade).
Inoltre i divieti non si applicano ai trattori impiegati nel
trasporto combinato quando tornano isolati presso la
sede dell’impresa intestataria.
Da quest’anno, sono stati esonerati dai divieti i veicoli
adibiti al trasporto di merci da e per gli aeroporti
nazionali ed internazionali, purché muniti di idonea
documentazione attestante il carico e scarico delle merci.
Sono inoltre esclusi dai divieti anche quando circolano
scarichi:
- i veicoli che trasportano latte, liquidi alimentari
(insieme al latte), prodotti alimentari deteriorabili che
non richiedono il trasporto in regime di ATP, fiori
recisi, animali vivi destinati alla macellazione o
provenienti dall’estero, sottoprodotti derivati dalla
macellazione degli animali, pulcini destinati
all’allevamento, sementi vive (i veicoli devono essere
muniti sul retro e sulle fiancate dei cartelli indicatori
verdi con impressa la lettera “d” minuscola);
- i veicoli ATP;
- i veicoli e i complessi veicolari adibiti ai servizi postali
in virtù di licenze e autorizzazioni postali di cui al
decreto legislativo n.261/99;
- i veicoli adibiti al trasporto di carburanti e
combustibili, liquidi e gassosi, destinati alla
distribuzione e al consumo.
Per i veicoli provenienti dall’estero i divieti iniziano
quattro ore dopo, mentre per i veicoli diretti all’estero i
divieti terminano due ore prima.
Per i veicoli che circolano in Sicilia e in Sardegna, diretti
all’imbarco verso le altre regioni italiane i divieti non
trovano applicazione, mentre per i veicoli provenienti
dalle altre regioni i divieti di circolazione nelle due isole
iniziano quattro ore dopo. Per i veicoli provenienti o
diretti in Sicilia attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa
- Giovanni le deroghe ai divieti di circolazione sono più
limitate (l’orario dei divieti è ridotto di 4 ore).
Possono essere esclusi dai divieti, previa autorizzazione
prefettizia i veicoli che trasportano prodotti che per la
loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali
sono soggetti ad un rapido deperimento (l’autorizzazione
non può avere una validità temporale superiore a 6
mesi), i veicoli che eseguono trasporti di assoluta e
comprovata necessità ed urgenza (l’autorizzazione
generalmente è giornaliera), nonché i veicoli impiegati
per esigenze legate ai cicli continui di produzione
industriale (l’autorizzazione prefettizia per consentire la
circolazione può essere rilasciata anche nel caso gli
stabilimenti si trovino in regioni non contigue).
I veicoli adibiti al trasporto di esplosivi,
indipendentemente dalla loro massa complessiva,
dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi
pesanti; inoltre nel periodo dal 26 maggio al 9 settembre
compresi non potranno circolare dalle ore 8,00 di ogni
sabato fino alle ore 24,00 della domenica. Per questi
trasporti le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in
deroga sono ammesse esclusivamente per il trasporto di
fuochi d’artificio.