Corresponsabilità del committente
Per sollevare il committente di un vettore da
corresponsabilità è sufficiente il DURC?
27 giugno 2016
Ma i committenti dell’autotrasporto conoscono le normative relative
all’autotrasporto? Molti sì, ma di certo non tutti. Stando infatti agli ultimi dati da
quando nello scorso dicembre l’Albo degli autotrasportatori ha aperto il
database con cui verificare la regolarità contributiva delle imprese,
sono stati diversi diverse migliaia i committenti a usufruire del servizio, ma non
sono sicuramente tutti. Conviene quindi chiarire un paio di passaggi normativi
e, magari, farsi carico di segnalarli al proprio cliente, nel caso in cui gli siano
sfuggiti.
Il punto di partenza è la Legge di Stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, quella
cioè che ha in parte rivoluzionato il settore e che soprattutto ha sottolineato
che il committente che si affida per il trasporto di merci a vettori non
in regola da punto di vista contributivo o rispetto alle disposizioni
relative all’esercizio della professione, ne diviene corresponsabile.
Se il secondo cioè non ha versati i contributi previdenziali o assicurativi o se
addirittura non ha proprio pagato i suoi dipendenti, anche il committente può
essere chiamato a risponderne. Ovviamente non in eterno, ma rispettando un
termine di prescrizione di un anno dalla cessazione del contratto di
trasporto.
Ma come fa un committente a sapere se un trasportatore in regola? La stessa
normativa ricordata rispondeva che, a questo scopo, fosse predisposta
dall’Albo degli autotrasportatori una piattaforma informatica, vale a dire un
database in cui riversare le banche dati di una serie di enti e
istituzioni coinvolte. E siccome in questo paese è più facile far parlare tra
loro gli animali che i sistemi informatici, l’Albo degli autotrasportatori ci ha
impiegato poco meno di un anno a mettere a punto il sistema.
In questo lasso di tempo, la stessa legge prevedeva che il committente
potesse tutelarsi chiedendo al trasportatore il DURC che attestasse la sua
posizione. E così in effetti si metteva al riparo. Ma dal momento in cui il
database dell’Albo è partito (e adesso peraltro gira sul suo rinnovato sito), la
richiesta di DURC è superata. Non basta cioè a mettersi al riparo dalla
corresponsabilità, ma c’è bisogno di accedere al sito in questione e verificare
di per se stessi la regolarità dell’impresa di autotrasporto alla quale intende
affidare il trasporto delle proprie merci.
Non si tratta di un dispetto che la norma vuol fare al committente: lo spettro
di regolarità coperto dal database dell’ampio è molto più ampio di
quello preso in considerazione da un semplice DURC. E quindi c’è
bisogno del primo e non soltanto del secondo. E qui c’è anche la risposta
(motivata) al quesito posto nel titolo.
Cosa deve fare allora il committente? Semplice: accedere all’indirizzo web
ricordato e registrarsi. A quel punto otterrà una password di accesso e,
tramite quella potrà effettuare il login all’area che lo interessa (chiamata
“regolarità imprese”).
Una volta inserito il PIN inviato dal sistema alla pec insieme alla matricola e alla
password, comparirà una finestra da compilare inserendo i dati dell’impresa di
autotrasporto per la quale si intende effettuare la ricerca di regolarità.