Corresponsabilità del committente

Per sollevare il committente di un vettore da

corresponsabilità è sufficiente il DURC?

27 giugno 2016

Ma i committenti dell’autotrasporto conoscono le normative relative

all’autotrasporto? Molti sì, ma di certo non tutti. Stando infatti agli ultimi dati da

quando nello scorso dicembre l’Albo degli autotrasportatori ha aperto il

database con cui verificare la regolarità contributiva delle imprese,

sono stati diversi diverse migliaia i committenti a usufruire del servizio, ma non

sono sicuramente tutti. Conviene quindi chiarire un paio di passaggi normativi

e, magari, farsi carico di segnalarli al proprio cliente, nel caso in cui gli siano

sfuggiti.

Il punto di partenza è la Legge di Stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, quella

cioè che ha in parte rivoluzionato il settore e che soprattutto ha sottolineato

che il committente che si affida per il trasporto di merci a vettori non

in regola da punto di vista contributivo o rispetto alle disposizioni

relative all’esercizio della professione, ne diviene corresponsabile.

Se il secondo cioè non ha versati i contributi previdenziali o assicurativi o se

addirittura non ha proprio pagato i suoi dipendenti, anche il committente può

essere chiamato a risponderne. Ovviamente non in eterno, ma rispettando un

termine di prescrizione di un anno dalla cessazione del contratto di

trasporto.

Ma come fa un committente a sapere se un trasportatore in regola? La stessa

normativa ricordata rispondeva che, a questo scopo, fosse predisposta

dall’Albo degli autotrasportatori una piattaforma informatica, vale a dire un

database in cui riversare le banche dati di una serie di enti e

istituzioni coinvolte. E siccome in questo paese è più facile far parlare tra

loro gli animali che i sistemi informatici, l’Albo degli autotrasportatori ci ha

impiegato poco meno di un anno a mettere a punto il sistema.

In questo lasso di tempo, la stessa legge prevedeva che il committente

potesse tutelarsi chiedendo al trasportatore il DURC che attestasse la sua

posizione. E così in effetti si metteva al riparo. Ma dal momento in cui il

database dell’Albo è partito (e adesso peraltro gira sul suo rinnovato sito), la

richiesta di DURC è superata. Non basta cioè a mettersi al riparo dalla

corresponsabilità, ma c’è bisogno di accedere al sito in questione e verificare

di per se stessi la regolarità dell’impresa di autotrasporto alla quale intende

affidare il trasporto delle proprie merci.

Non si tratta di un dispetto che la norma vuol fare al committente: lo spettro

di regolarità coperto dal database dell’ampio è molto più ampio di

quello preso in considerazione da un semplice DURC. E quindi c’è

bisogno del primo e non soltanto del secondo. E qui c’è anche la risposta

(motivata) al quesito posto nel titolo.

Cosa deve fare allora il committente? Semplice: accedere all’indirizzo web

ricordato e registrarsi. A quel punto otterrà una password di accesso e,

tramite quella potrà effettuare il login all’area che lo interessa (chiamata

regolarità imprese”).

Una volta inserito il PIN inviato dal sistema alla pec insieme alla matricola e alla

password, comparirà una finestra da compilare inserendo i dati dell’impresa di

autotrasporto per la quale si intende effettuare la ricerca di regolarità.