La nuova Licenza Comunitaria

TRASPORTI INTERNAZIONALI FRA STATI MEMBRI UNO SPECIALE SU

 “LA NUOVA LICENZA COMUNITARIA”

di Franco MEDRI e Maurizio PIRAINO

 

La normativa di riferimento che dal 4 dicembre 2011 disciplina l’autotrasporto di merci su strada in ambito comunitario è contenuta nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, che a decorrere da tale data ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 881/92

del 26 marzo 1992 che trovava applicazione dal 1° gennaio 1993.

Tale regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i tragitti effettuati nel territorio:

  • dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea (UE): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,

Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Slovenia, Svezia ed Ungheria (a decorrere dal 1° luglio 2013 anche la

Croazia entrerà a far parte dell’UE, divenendone così il 28° Stato membro);

  • dei 3 paesi EFTA (European Free Trade Association = Associazione Europea di Libero Scambio) che aderiscono all’accordo

sullo Spazio Economico Europeo (SEE) : Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

  • della Svizzera (a seguito dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, firmato il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore in data 1° giugno 2002).

Per effettuare detti trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria  «e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente» (art. 3 del Regolamento n. 1072/2009/CE).

Ai sensi dell’art. 4, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1072/2009, i vari Stati membri rilasciano la licenza comunitaria in unico originale di colore blu chiaro che dovrà essere conservato dall’impresa di trasporti, nonché un numero di copie certificate conformi

corrispondente al numero dei veicoli di cui dispone il titolare della licenza comunitaria:

  • a titolo di piena proprietà;
  • ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto:

– di vendita a rate

– di noleggio o

– di leasing

La licenza comunitaria è personale, essendo rilasciata a nome del trasportatore che, quindi, non può cederla a terzi, e vale per un periodo massimo rinnovabile di 10 anni.

Una copia certificata conforme della stessa deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore (durante la circolazione stradale sia a carico che a vuoto) ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo (art. 4, paragrafo 6, secondo periodo, del Regolamento (CE) n. 1072/2009), pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 46 della legge n.298/1974 previste dall’ordinamento giuridico nazionale.

Tale obbligo è, altresì, richiamato nel settimo periodo – prima parte – delle «disposizioni generali» che sono stampate sul retro della licenza comunitaria (seconda pagina), laddove è indicato che «una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del

veicolo».

L’art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1072/2009, dopo aver stabilito che «la licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell’allegato II», prevede che «tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego», tra cui appunto l’obbligo che essa debba trovarsi a bordo del veicolo.

Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, la copia certificata conforme della licenza comunitaria deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa ovvero siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato (vedasi l’art. 4, paragrafo 6, terzo ed ultimo periodo, del Regolamento n. 1072/2009/CE, nonché il settimo periodo – seconda parte – delle «disposizioni generali» retro stampate alla licenza comunitaria, laddove è ricompresa anche l’ipotesi del complesso di veicoli accoppiati).