CODICE DELLA STRADA – DEPENALIZZATA LA GUIDA SENZA PATENTE

La guida senza patente non costituisce più un reato,

bensì una violazione punibile con una sanzione

amministrativa da 5.000 a 30.000 euro (in precedenza

ammenda da 2.257 a 9.032 euro).

Lo ha stabilito il D.Lgvo n.8/2016 che, unitamente al

D.Lgvo n.7/2016, ha attuato la legge delega n.67/2014

sulla riforma del sistema sanzionatorio penale.

Con la circolare prot. n. 300/A/852/16/109/33/1 il

Ministero dell’Interno ha illustrato la portata delle nuove

norme chiarendo che i casi rientranti nella

depenalizzazione sono la guida senza patente perché mai

conseguita, revocata, ovvero non rinnovata per mancato

superamento della visita medica, nonché la guida con

patente diversa da quella prescritta.

La depenalizzazione riguarda inoltre i casi collegati, come

la guida da parte del titolare di patente estera cui sia

stata inibita la guida in Italia (art.136 ter c.3 CdS) e la

guida con patente estera scaduta, diversa da patente UE

o See, da parte di soggetto residente in Italia da oltre un

anno (art.135 c.11 CdS).

La nuova sanzione amministrativa per la guida senza

patente può essere pagata entro i primi 60 giorni nella

misura ridotta del minimo edittale (5.000 euro); inoltre è

applicabile l’ulteriore riduzione del 30% in caso di

pagamento entro 5 giorni dalla contestazione (3.500

euro).

La depenalizzazione si applica alle violazioni commesse

anche anteriormente al 6 febbraio (data di entrata in

vigore delle nuove disposizioni), purché non definite con

sentenze o decreti irrevocabili.

La depenalizzazione non opera per la recidiva della guida

senza patente per la quale resta confermato quanto già

previsto dall’articolo 116 comma 15 del CdS, ossia che la

reiterazione della violazione in un biennio comporta la

pena dell’arresto fino a un anno. Inoltre si applica la

sanzione accessoria della confisca amministrativa del

veicolo.

La circolare ministeriale precisa che alla contestazione

della guida senza patente consegue la contestazione

dell’incauto affidamento in capo al proprietario del veicolo

o di chiunque ne abbia la materiale disponibilità, salvo

che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà

(articolo 116 c.14 CdS). In tali casi il proprietario del

veicolo non può ritenersi persona estranea all’illecito ai

fini dell’applicazione accessoria della confisca del mezzo.