TRASPORTI INTERNAZIONALI. LE NUOVE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI ASSENZA DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO.

La circolare interministeriale del Ministero dell’Interno e dei Trasporti fornisce i primi chiarimenti

sul nuovo art. 46-ter della L. 298/74 introdotto dalla Legge finanziaria 2016.

La normativa, entrata in vigore dal 1° Gennaio 2016, è stata introdotta a seguito dell’abrogazione

della scheda di trasporto.

Si applica nei casi di trasporti internazionali in conto proprio o in conto terzi con partenza e arrivo in

Italia oppure quando l’Italia è un paese di transito del trasporto internazionale.

Il nuovo art. 46-ter del D.Lgs. 298/74 prevede tre tipi i illeciti:

  1. a) Mancata presenza a bordo del mezzo di un documento di trasporto
  2. b) Mancata compilazione di un documento di trasporto
  3. c) Irregolare compilazione di un documento di trasporto

Documento di trasporto

Per documento di trasporto si intende qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale oppure

i documenti richiesti da regimi particolari (es. certificati fitosanitari).

Non esiste un modello tipo come nel caso della scheda di trasporto e non sono nemmeno definiti i

contenuti minimi di tale documento.

Secondo la circolare tuttavia il documento deve riportare i seguenti elementi essenziali:

  • tipologia merce
  • quantità merce
  • luogo di carico
  • luogo di scarico
  • indicazione del mittente
  • indicazione del destinatario
  • indicazione del vettore e di eventuale subvettore
  • sottoscrizione del documento

Sono considerati validi i più comuni documenti utilizzati nella prassi commerciale come:

− Cmr

− Ddt

− Certificati sanitari

− Certificati veterinari

− Certificati fitosanatari

− Documenti amministrativi o formulari per rifiuti

Mancata presenza a bordo

E’ il primo illecito previsto dal primo comma dell’art. 46-ter.

Si applica quando il conducente del mezzo, durante un controllo su strada, non è in grado di esibire

la documentazione relativa al trasporto della merce.

In questi casi è previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria da 400 euro a 1.200 euro.

Inoltre è disposto il fermo amministrativo del mezzo che sarà restituito solo dopo l’esibizione del

documento mancante e comunque dopo 60 giorni dalla data di accertamento della violazione.

L’esibizione del documento mancante può avvenire sia con trasmissione in originale che in formato

elettronico.

Se successivamente all’accertamento della violazione non viene esibito il documento richiesto

saranno applicate la sanzioni più gravi previste nei casi di mancata o irregolare compilazione del

documento.

Mancata compilazione del documento

Illecito più grave soggetto ad una duplice sanzione.

In questi casi è disposto il pagamento di una sanzione pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

Inoltre nel caso di impossibilità di verificare la causale e la regolarità del trasporto ed in particolare

di impossibilità di accertare la presenza degli elementi essenziali richiesti si applicherà la sanzione

amministrativa del fermo del veicolo per 3 mesi.

Irregolare compilazione del documento

L’illecito comporta l’applicazione di una eventuale duplice sanzione.

In questi casi è disposto il pagamento di una sanzione pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

Inoltre nel caso di impossibilità di verificare la causale e la regolarità del trasporto ed in particolare

di impossibilità di accertare la presenza degli elementi essenziali richiesti si applicherà la sanzione

amministrativa del fermo del veicolo per 3 mesi.

Procedure

La circolare fornisce inoltre i seguenti chiarimenti:

  1. a) Le violazioni sono contestate al conducente del veicolo. Tuttavia anche il vettore ed i soggetti

tenuti alla regolare compilazione possono essere chiamati a rispondere degli illeciti secondo

le regole del concorso di persone. Perciò anche questi soggetti possono essere destinatari di

autonomi verbali di contestazione. Tale affermazione può far intendere che anche le imprese

associate potrebbero, di riflesso, essere destinatarie di addebiti per le violazioni compiute in caso

di mancata o irregolare compilazione dei documenti;

  1. b) Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettato mediante versamento con modello

F23. Copia della ricevuta di pagamento deve essere fatta pervenire all’organo accertatore;

  1. c) Se il veicolo è immatricolato all’estero si applica la procedura definita dall’art. 207 del Codice

della Strada che prevede la possibilità di pagare una sanzione in misura ridotta oppure di versare

una somma a titolo di cauzione. Se il conducente non si avvale dell’una o dell’altra possibilità il

veicolo è trattenuto in stato di fermo amministrativo;

  1. d) Le sanzioni previste dall’art. 46-ter non escludono la possibilità di applicazione in concorso di

altre sanzioni previste da normative speciali amministrative, fiscali o doganali come ad esempio

quelle previste dall’art. 17 della legge 283/62 per il trasporto di sostanze alimentari

Controlli

I controlli verranno effettuati in via sperimentale nelle regioni Emilia Romagna, Veneto e Puglia e

saranno poi estesi al resto del paese e potranno essere eseguiti da tutti gli organi di polizia statale o

locale preposti e quindi:

− Polizia stradale;

− Carabinieri;

− Guardia di Finanza;

− Corpo forestale dello Stato;

− Corpi o Servizi di polizia municipale;

− Corpi o Servizi di polizia provinciale