TRASPORTI INTERNAZIONALI. LE NUOVE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI ASSENZA DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO.
La circolare interministeriale del Ministero dell’Interno e dei Trasporti fornisce i primi chiarimenti
sul nuovo art. 46-ter della L. 298/74 introdotto dalla Legge finanziaria 2016.
La normativa, entrata in vigore dal 1° Gennaio 2016, è stata introdotta a seguito dell’abrogazione
della scheda di trasporto.
Si applica nei casi di trasporti internazionali in conto proprio o in conto terzi con partenza e arrivo in
Italia oppure quando l’Italia è un paese di transito del trasporto internazionale.
Il nuovo art. 46-ter del D.Lgs. 298/74 prevede tre tipi i illeciti:
- a) Mancata presenza a bordo del mezzo di un documento di trasporto
- b) Mancata compilazione di un documento di trasporto
- c) Irregolare compilazione di un documento di trasporto
Documento di trasporto
Per documento di trasporto si intende qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale oppure
i documenti richiesti da regimi particolari (es. certificati fitosanitari).
Non esiste un modello tipo come nel caso della scheda di trasporto e non sono nemmeno definiti i
contenuti minimi di tale documento.
Secondo la circolare tuttavia il documento deve riportare i seguenti elementi essenziali:
- tipologia merce
- quantità merce
- luogo di carico
- luogo di scarico
- indicazione del mittente
- indicazione del destinatario
- indicazione del vettore e di eventuale subvettore
- sottoscrizione del documento
Sono considerati validi i più comuni documenti utilizzati nella prassi commerciale come:
− Cmr
− Ddt
− Certificati sanitari
− Certificati veterinari
− Certificati fitosanatari
− Documenti amministrativi o formulari per rifiuti
Mancata presenza a bordo
E’ il primo illecito previsto dal primo comma dell’art. 46-ter.
Si applica quando il conducente del mezzo, durante un controllo su strada, non è in grado di esibire
la documentazione relativa al trasporto della merce.
In questi casi è previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria da 400 euro a 1.200 euro.
Inoltre è disposto il fermo amministrativo del mezzo che sarà restituito solo dopo l’esibizione del
documento mancante e comunque dopo 60 giorni dalla data di accertamento della violazione.
L’esibizione del documento mancante può avvenire sia con trasmissione in originale che in formato
elettronico.
Se successivamente all’accertamento della violazione non viene esibito il documento richiesto
saranno applicate la sanzioni più gravi previste nei casi di mancata o irregolare compilazione del
documento.
Mancata compilazione del documento
Illecito più grave soggetto ad una duplice sanzione.
In questi casi è disposto il pagamento di una sanzione pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
Inoltre nel caso di impossibilità di verificare la causale e la regolarità del trasporto ed in particolare
di impossibilità di accertare la presenza degli elementi essenziali richiesti si applicherà la sanzione
amministrativa del fermo del veicolo per 3 mesi.
Irregolare compilazione del documento
L’illecito comporta l’applicazione di una eventuale duplice sanzione.
In questi casi è disposto il pagamento di una sanzione pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
Inoltre nel caso di impossibilità di verificare la causale e la regolarità del trasporto ed in particolare
di impossibilità di accertare la presenza degli elementi essenziali richiesti si applicherà la sanzione
amministrativa del fermo del veicolo per 3 mesi.
Procedure
La circolare fornisce inoltre i seguenti chiarimenti:
- a) Le violazioni sono contestate al conducente del veicolo. Tuttavia anche il vettore ed i soggetti
tenuti alla regolare compilazione possono essere chiamati a rispondere degli illeciti secondo
le regole del concorso di persone. Perciò anche questi soggetti possono essere destinatari di
autonomi verbali di contestazione. Tale affermazione può far intendere che anche le imprese
associate potrebbero, di riflesso, essere destinatarie di addebiti per le violazioni compiute in caso
di mancata o irregolare compilazione dei documenti;
- b) Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettato mediante versamento con modello
F23. Copia della ricevuta di pagamento deve essere fatta pervenire all’organo accertatore;
- c) Se il veicolo è immatricolato all’estero si applica la procedura definita dall’art. 207 del Codice
della Strada che prevede la possibilità di pagare una sanzione in misura ridotta oppure di versare
una somma a titolo di cauzione. Se il conducente non si avvale dell’una o dell’altra possibilità il
veicolo è trattenuto in stato di fermo amministrativo;
- d) Le sanzioni previste dall’art. 46-ter non escludono la possibilità di applicazione in concorso di
altre sanzioni previste da normative speciali amministrative, fiscali o doganali come ad esempio
quelle previste dall’art. 17 della legge 283/62 per il trasporto di sostanze alimentari
Controlli
I controlli verranno effettuati in via sperimentale nelle regioni Emilia Romagna, Veneto e Puglia e
saranno poi estesi al resto del paese e potranno essere eseguiti da tutti gli organi di polizia statale o
locale preposti e quindi:
− Polizia stradale;
− Carabinieri;
− Guardia di Finanza;
− Corpo forestale dello Stato;
− Corpi o Servizi di polizia municipale;
− Corpi o Servizi di polizia provinciale