CONTROLLI TECNICI su strada nuove procedure dal 20 maggio 2018
AUTOTRASPORTO – CONTROLLI TECNICI SU
STRADA – NUOVE PROCEDURE DAL 20
MAGGIO 2018
Con il decreto n.215/2017 (pubblicato sulla G.U. n. 139
del 17.6.2017), il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha recepito la Direttiva UE n. 47/2014 relativa ai
controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti
nella UE. La normativa, che entrerà in vigore dal 20
maggio 2018, si applica ai veicoli di peso superiore a 3,5
tonnellate e stabilisce nuove procedure per l’esecuzione
dei controlli inerenti l’efficienza dei mezzi da parte delle
Autorità competenti. Si evidenziano di seguito gli aspetti
principali della normativa.
Linee guida comunitarie – Vengono forniti criteri per
stabilire la gravità delle carenze tecniche dei mezzi
controllati, le parti dei veicoli che possono essere oggetto
di controllo, nonché le modalità di corretta fissazione del
carico. In particolare, relativamente alla gravità delle
carenze, le nuove disposizioni rileveranno ai fini del
sistema di classificazione del rischio di cui al decreto
legislativo n.144/2008, ma solo a partire dal 20 maggio
2019.
Responsabilità – Le imprese di autotrasporto sono
responsabili del mantenimento dei propri veicoli in
condizioni di sicurezza e conformità. A tal fine è
necessario tenere a bordo del veicolo il certificato di
revisione relativo al controllo tecnico periodico più
recente e la relazione relativa all’eventuale ultimo
controllo tecnico su strada.
Procedure di ispezione – Le procedure di ispezione
prevedono un primo controllo tecnico con verifica del
certificato di revisione, delle condizioni tecniche del
veicolo, nonché della fissazione del carico.
Successivamente può essere decisa una verifica più
approfondita. I risultati dell’eventuale controllo tecnico
approfondito sono comunicati alla Direzione Generale per
la Motorizzazione che decide se il veicolo possa essere
rimesso in circolazione o se il suo utilizzo debba essere
limitato o vietato fino al ripristino dell’efficienza. La
Motorizzazione conserverà le informazioni relative ai
risultati del controllo per almeno 36 mesi.
Dal 2019 le carenze rilevate potranno essere classificate
in 3 gruppi (lievi, gravi o pericolose) e contribuiranno a
individuare il profilo di rischio dell’azienda; i controlli (che
le Autorità dovranno svolgere in misura pari almeno al
5% annuo rispetto ai veicoli immatricolati) potranno
essere svolti prioritariamente sui veicoli appartenenti ad
imprese con un profilo di rischio elevato.
Fissazione del carico – Tra gli elementi soggetti ai
controlli rientra la verifica della corretta fissazione del
carico per accertare che sia idonea a non interferire con
la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la
vita, la salute, le cose o l’ambiente.
I controlli saranno idonei a verificare che durante tutte le
fasi di operazione del veicolo, comprese le situazioni di
emergenza e le manovre di avvio in salita, i carichi
possano subire solo minimi cambiamenti di posizione gli
uni rispetto agli altri e rispetto alle pareti e superfici del
veicolo e non possano fuoriuscire dal compartimento
destinato alle merci o muoversi al di fuori della superficie
di carico.
Cooperazione tra Stati membri – La Motorizzazione
viene designata come punto di contatto per il
coordinamento con i rispettivi punti di contatto degli altri
Stati membri ai fini dello scambio delle informazioni e
l’assistenza tra di essi. In caso di rilevazione di carenze
gravi o pericolose di un veicolo immatricolato in un altro
Paese comunitario il punto di contatto nazionale potrà
chiedere al suo corrispettivo estero di adottare gli
opportuni provvedimenti.
Sanzioni – In base al nuovo codice della strada le
sanzioni per le violazioni riscontrate vanno da 85 a 338
euro.
RIF.33436C/02-18*01