CONTROLLI TECNICI su strada nuove procedure dal 20 maggio 2018

AUTOTRASPORTO – CONTROLLI TECNICI SU

STRADA – NUOVE PROCEDURE DAL 20

MAGGIO 2018

Con il decreto n.215/2017 (pubblicato sulla G.U. n. 139

del 17.6.2017), il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti ha recepito la Direttiva UE n. 47/2014 relativa ai

controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti

nella UE. La normativa, che entrerà in vigore dal 20

maggio 2018, si applica ai veicoli di peso superiore a 3,5

tonnellate e stabilisce nuove procedure per l’esecuzione

dei controlli inerenti l’efficienza dei mezzi da parte delle

Autorità competenti. Si evidenziano di seguito gli aspetti

principali della normativa.

Linee guida comunitarie – Vengono forniti criteri per

stabilire la gravità delle carenze tecniche dei mezzi

controllati, le parti dei veicoli che possono essere oggetto

di controllo, nonché le modalità di corretta fissazione del

carico. In particolare, relativamente alla gravità delle

carenze, le nuove disposizioni rileveranno ai fini del

sistema di classificazione del rischio di cui al decreto

legislativo n.144/2008, ma solo a partire dal 20 maggio

2019.

Responsabilità – Le imprese di autotrasporto sono

responsabili del mantenimento dei propri veicoli in

condizioni di sicurezza e conformità. A tal fine è

necessario tenere a bordo del veicolo il certificato di

revisione relativo al controllo tecnico periodico più

recente e la relazione relativa all’eventuale ultimo

controllo tecnico su strada.

Procedure di ispezione – Le procedure di ispezione

prevedono un primo controllo tecnico con verifica del

certificato di revisione, delle condizioni tecniche del

veicolo, nonché della fissazione del carico.

Successivamente può essere decisa una verifica più

approfondita. I risultati dell’eventuale controllo tecnico

approfondito sono comunicati alla Direzione Generale per

la Motorizzazione che decide se il veicolo possa essere

rimesso in circolazione o se il suo utilizzo debba essere

limitato o vietato fino al ripristino dell’efficienza. La

Motorizzazione conserverà le informazioni relative ai

risultati del controllo per almeno 36 mesi.

Dal 2019 le carenze rilevate potranno essere classificate

in 3 gruppi (lievi, gravi o pericolose) e contribuiranno a

individuare il profilo di rischio dell’azienda; i controlli (che

le Autorità dovranno svolgere in misura pari almeno al

5% annuo rispetto ai veicoli immatricolati) potranno

essere svolti prioritariamente sui veicoli appartenenti ad

imprese con un profilo di rischio elevato.

Fissazione del carico – Tra gli elementi soggetti ai

controlli rientra la verifica della corretta fissazione del

carico per accertare che sia idonea a non interferire con

la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la

vita, la salute, le cose o l’ambiente.

I controlli saranno idonei a verificare che durante tutte le

fasi di operazione del veicolo, comprese le situazioni di

emergenza e le manovre di avvio in salita, i carichi

possano subire solo minimi cambiamenti di posizione gli

uni rispetto agli altri e rispetto alle pareti e superfici del

veicolo e non possano fuoriuscire dal compartimento

destinato alle merci o muoversi al di fuori della superficie

di carico.

Cooperazione tra Stati membri – La Motorizzazione

viene designata come punto di contatto per il

coordinamento con i rispettivi punti di contatto degli altri

Stati membri ai fini dello scambio delle informazioni e

l’assistenza tra di essi. In caso di rilevazione di carenze

gravi o pericolose di un veicolo immatricolato in un altro

Paese comunitario il punto di contatto nazionale potrà

chiedere al suo corrispettivo estero di adottare gli

opportuni provvedimenti.

Sanzioni – In base al nuovo codice della strada le

sanzioni per le violazioni riscontrate vanno da 85 a 338

euro.

RIF.33436C/02-18*01