Codice della Strada – Calendario 2019

Codice della Strada – Calendario 2019 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti

Con il decreto 4.12.2018 n.525, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il calendario 2019 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 ton) fuori dai centri abitati.

Nel dettaglio, la circolazione sarà vietata:

  • tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 9,00 alle 22,00 (dalle 7,00 alle 22,00 nel periodo da giugno a settembre);
  • i sabati di luglio e gli ultimi tre sabati di agosto dalle 8,00 alle 16,00; l’ultimo sabato di luglio e i primi due sabati di agosto dalle 8,00 alle 22,00;
  • i ponti festivi e di esodo (Pasqua, ultimo week end di luglio e primo week end di agosto, Natale).

Per agevolare il trasporto intermodale le limitazioni alla circolazione terminano 4 ore prima per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla L.240/90, nonché ai terminal intermodali collocati in posizione strategica. Confetra aveva richiesto una estensione della rete dei terminal che però senza giustificazione è stata accolta solo parzialmente.

In particolare sono stati ricompresi gli interporti di Bari, Bologna, Catania, Cervignano (UD), Iesi (AN), Livorno, Marcianise (CE), Nola (NA), Novara, Orte (VT), Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (SV), Venezia, Verona e i terminal intermodali di Busto Arsizio (VA), Domodossola (VB), Melzo (MI), Milano smistamento, Mortara (PV), Portogruaro (VE), Rovigo, Trento, Trieste, Voltri (Ge). L’anticipazione si applica anche ai veicoli viaggianti con unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate – tramite gli stessi interporti, terminal intermodali e aeroporti – all’estero.

Come per il passato, restano esclusi dai divieti i veicoli e i complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, purché muniti di documentazione che attesti il trasporto combinato stesso. La tratta stradale iniziale o terminale non deve superare i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco. Parimenti sono esclusi dai divieti i veicoli impiegati in trasporti intermodali diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime definite “autostrade del mare” ai sensi del DM 31.1.2007.

L’esonero dai divieti è stato confermato inoltre per i veicoli adibiti al trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico e scarico delle merci.

Restano altresì esclusi dai divieti i veicoli prenotati per le revisioni (limitatamente ai divieti cadenti nei giorni feriali), nonché i veicoli che all’inizio del divieto si trovino ad una distanza non superiore a 50 km dalla sede cui stanno facendo ritorno (l’esclusione non opera sulle autostrade). Inoltre i divieti non si applicano ai trattori impiegati nel trasporto combinato quando tornano isolati presso la sede dell’impresa intestataria.

Sono inoltre esclusi dai divieti anche quando circolano scarichi:

  • i veicoli che trasportano latte, liquidi alimentari (insieme al latte), prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime di ATP, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, sottoprodotti derivati dalla macellazione degli animali, pulcini destinati all’allevamento, uova da cova, sementi vivi (i veicoli devono essere muniti sul retro e sulle fiancate dei cartelli indicatori verdi con impressa la lettera “d” minuscola);
  • i veicoli ATP;
  • i veicoli e i complessi veicolari adibiti ai servizi postali in virtù di licenze e autorizzazioni postali di cui al decreto legislativo n.261/99;
  • i veicoli adibiti al trasporto di carburanti e combustibili, liquidi e gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo

Per i veicoli provenienti dall’estero i divieti iniziano quattro ore dopo, mentre per i veicoli diretti all’estero i divieti terminano due ore prima.

Per i veicoli provenienti dalla Sardegna o ivi diretti il termine dei divieti è anticipato di 4 ore e l’inizio è posticipato sempre di 4 ore. Per i veicoli che circolano nell’isola provenienti da altre regioni l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore, mentre per i veicoli diretti alle altre regioni i divieti non si applicano.

Per i veicoli provenienti dalla Sicilia o ivi diretti – ad eccezione di quelli che transitano dai porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni – i divieti sono ridotti 2 ore sia all’inizio che al termine. Per quelli che circolano nell’isola, provenienti dalle altre regioni o ivi diretti (sempre con l’eccezione di quelli che transitano dai porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni) si applicano le stesse regole che valgono per la Sardegna.

Possono essere esclusi dai divieti, previa autorizzazione prefettizia i veicoli che trasportano prodotti che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali sono soggetti ad un rapido deperimento, i veicoli che eseguono trasporti di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, nonché i veicoli impiegati per esigenze legate ai cicli continui di produzione industriale. Il decreto specifica che le deroghe riguardano situazioni particolari, da comprovare, anche a seguito del ricorso promosso dal Codacons contro queste deroghe ai divieti.

I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 1 (esplosivi) e 7 (materiali fissili e radioattivi), indipendentemente dalla loro massa complessiva, dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi pesanti; inoltre nel periodo dal 25 maggio all’8 settembre compresi non potranno circolare dalle ore 8,00 di ogni sabato fino alle ore 24,00 della domenica. Deroghe ai divieti sono state espressamente previste all’articolo 12 del provvedimento.

Porto di Genova: Al fine di agevolare la circolazione nel porto di Genova, dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi, è stato previsto, su richiesta anche di Confetra e delle associazioni aderenti, il posticipo di 2 ore dei divieti per i veicoli provenienti dal porto e l’anticipo di 2 ore del termine dei divieti per i veicoli diretti al porto stesso.