Divieto del Riposo settimanale nella cabina del camion

Divieto del riposo settimanale ordinario nella cabina del camion.

Sentenza della Corte di Giustizia U.E. Circ. 283/2017

 

Con Sentenza del 20 Dicembre 2017, la decima sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato il divieto per gli autisti di camion soggetti alle norme sui tempi di guida e di riposo di cui al Regolamento U.E 561/2006, di effettuare i periodi di riposo settimanali regolari a bordo del proprio veicolo.

 

 

 

Divieto del riposo settimanale regolare nella cabina del camion.

Chiarimenti del Ministero dell’Interno

 

Con circolare del 30 aprile 2018 (prot. 300/A/3530/18/113/2), il Ministero dell’Interno si è occupato del divieto di prendere il riposo settimanale ordinario nella cabina del camion, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia U.E., datata 20 Dicembre 2017, che ha confermato questo divieto (per approfondimenti, consultare la circolare FIAP 283/2017 del 20 dicembre 2017).

Dopo aver preso atto della mancanza in Italia di una specifica sanzione amministrativa in tema (a differenza di quanto accade in altri Paesi dell’U.E – ad es. in Germania, Francia e Belgio), e all’esito di consultazioni intercorse con il MIT, il Ministero dell’Interno ha informato che il riposo settimanale regolare effettuato a bordo del mezzo, va considerato come non goduto.

Di conseguenza, la sanzione da applicare all’autista sorpreso a svolgere questo riposo nella cabina del camion, è quella prevista dall’art. 174, comma 7 del C.d.S., nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo – mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%.

Si tratta quindi del pagamento di una somma di denaro da €. 425 ad €. 1701 (*) (**), con il ritiro temporaneo dei documenti di guida e l’intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.

La violazione – precisa il Ministero – può essere accertata esclusivamente nel momento in cui è commessa (quindi, in flagranza), per cui non sono ammesse contestazioni a posteriori fondate sull’analisi delle registrazioni del tachigrafo relative alle giornate precedenti il controllo su strada.