CODICE DELLA STRADA – DEPENALIZZATA LA GUIDA SENZA PATENTE
La guida senza patente non costituisce più un reato,
bensì una violazione punibile con una sanzione
amministrativa da 5.000 a 30.000 euro (in precedenza
ammenda da 2.257 a 9.032 euro).
Lo ha stabilito il D.Lgvo n.8/2016 che, unitamente al
D.Lgvo n.7/2016, ha attuato la legge delega n.67/2014
sulla riforma del sistema sanzionatorio penale.
Con la circolare prot. n. 300/A/852/16/109/33/1 il
Ministero dell’Interno ha illustrato la portata delle nuove
norme chiarendo che i casi rientranti nella
depenalizzazione sono la guida senza patente perché mai
conseguita, revocata, ovvero non rinnovata per mancato
superamento della visita medica, nonché la guida con
patente diversa da quella prescritta.
La depenalizzazione riguarda inoltre i casi collegati, come
la guida da parte del titolare di patente estera cui sia
stata inibita la guida in Italia (art.136 ter c.3 CdS) e la
guida con patente estera scaduta, diversa da patente UE
o See, da parte di soggetto residente in Italia da oltre un
anno (art.135 c.11 CdS).
La nuova sanzione amministrativa per la guida senza
patente può essere pagata entro i primi 60 giorni nella
misura ridotta del minimo edittale (5.000 euro); inoltre è
applicabile l’ulteriore riduzione del 30% in caso di
pagamento entro 5 giorni dalla contestazione (3.500
euro).
La depenalizzazione si applica alle violazioni commesse
anche anteriormente al 6 febbraio (data di entrata in
vigore delle nuove disposizioni), purché non definite con
sentenze o decreti irrevocabili.
La depenalizzazione non opera per la recidiva della guida
senza patente per la quale resta confermato quanto già
previsto dall’articolo 116 comma 15 del CdS, ossia che la
reiterazione della violazione in un biennio comporta la
pena dell’arresto fino a un anno. Inoltre si applica la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo.
La circolare ministeriale precisa che alla contestazione
della guida senza patente consegue la contestazione
dell’incauto affidamento in capo al proprietario del veicolo
o di chiunque ne abbia la materiale disponibilità, salvo
che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà
(articolo 116 c.14 CdS). In tali casi il proprietario del
veicolo non può ritenersi persona estranea all’illecito ai
fini dell’applicazione accessoria della confisca del mezzo.